02/09/12

Habemus Software libero. Sindaci, ascoltateci.

Con la spending review il Governo vuole ridurre gli sprechi pubblici ed invitò, tutti i cittadini, a dare suggerimenti. Nel mio piccolo, ho suggerito la riduzione della spesa per le licenze software. Non so se avranno letto il mio suggerimento, però mi sento anche io responsabile. La Pubblica Amministrazione, grazie alla legge n. 134 del 7-8-2012, dovrà utilizzare software libero od open source. Il software proprietario che prima era la regola, ora diventa l'eccezione. 
Con tale legge (modifiche urgenti per la crescita del Paese) è stato modificato l'art. 68 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale - D.Lgs. 82/2005) che disciplina le modalità e le procedure per l’acquisizione di software da parte della Pubblica Amministrazione.
Cari Sindaci, amministratori, presidi, dirigenti e direttori agite, subito.

 Testo Previgente (fino all’11.08.2012) Testo Vigente (dal 12.08.2012)
Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioniArt. 68. Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento,programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietariomediante ricorso a licenza d’uso;c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l’impossibilita’ di accedere a soluzioni open source o gia’ sviluppate all’interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferioree’ consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi’ parere circa il loro rispetto.