01/03/12

Petizione popolare "Registro Unioni Civili" a Gonnosfanadiga


COMUNE DI GONNOSFANADIGA
PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARERICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI E SOSTEGNO ALLE NUOVE FORME FAMILIARIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Premesso che
  • crescono in Europa ed in Italia, le forme di legami affettivi e familiari che, per scelta o per obbligo, si creano al di fuori del matrimonio e che si connotano come convivenze stabili e durature. I dati italiani dicono che in queste nuove forme familiari vivono 12 milioni di persone, ovvero il 20 % della popolazione, dato quasi raddoppiato rispetto al 1998; 
  • pur mancando organiche riforme del diritto di famiglia che accolgano e regolamentino queste realtà, è diffuso, nel mondo del diritto e nella società, il bisogno di offrire tutela e sostegno, con particolare riferimento ai figli ed alle persone anziane che fanno parte di questi nuclei familiari;
  • tra le diverse forme familiari esistenti quella delle convivenze per “vincolo affettivo” rappresentano una specifica realtà, oltre che prevista dalla Legge anagrafica, esistente nella società; 
  • ai sensi dell’art. 2 della Costituzione italiana “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” in cui sono ricomprese pacificamente le unioni civili e le forme familiari non matrimoniali come forme meritevoli di tutela; 
  • ai sensi dell’art. 3 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" ed altresì “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;
  • l’art. 30 della Costituzione prevede il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio e l’art. 31 della Costituzione prevede che la Repubblica tutela la maternità e l’infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo; 
  • l'art. 21 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea” vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l’orientamento sessuali”;
Atteso:
  • che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
  • che, ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia, nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento; 
  • che in particolare il principio di non discriminazione ed il principio di pari opportunità deve poter essere applicato non solo nei confronti dei singoli ma anche nei confronti delle formazioni sociali, quindi delle forme familiari non matrimoniali, come diretta conseguenza della carta costituzionale dei Trattati dell’Unione Europea;
  • che il calcolo dell’ Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii., prende a riferimento il nucleo familiare anche secondo le risultanze anagrafiche;
  • il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000; 
  • che il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità e prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, alle unioni civili, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, ai figli minori ed al tema dell’omogenitorialità;
  • che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;
  • è parimenti necessario modificare ed integrare le politiche e gli interventi del Comune al fine di rendere visibile e concreta l’assenza di condizioni di disparità e discriminatorie nei confronti delle forme familiari non matrimoniali ed in particolare nei confronti delle unioni civili sopra citate;
Ritenuta pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico); 
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti l’art. 42 dello Statuto del Comune di Gonnosfanadiga e il Regolamento per gli Istituti di partecipazione e di iniziativa popolare
D E L I B E R A
  1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la proposta di "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all. 1 ) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
  2. di chiedere al Sindaco, ed agli Assessori competenti, di presentare una relazione in Consiglio comunale che illustri gli indirizzi dell’amministrazione ed il programma di attività previsto sulle materie richiamate nella presente deliberazione, con particolare riferimento al tema della lotta contro ogni forma di diseguaglianza e discriminazione nei confronti delle forme familiari non basate su matrimonio. 
REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
Articolo 1 - Attività di sostegno delle unioni civili
  1. Ai fini della presente deliberazione si intende per unioni civili “un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
  2. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione, favorire pari opportunità, integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
  3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
    1. casa;
    2. sanità e servizi sociali;
    3. giovani, genitori e anziani;
    4. sport e tempo libero;
    5. formazione, scuola e servizi educativi;
    6. diritti e partecipazione.
  4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili pari condizioni di accesso ai servizi ed alle attività promosse in ciascuna delle aree tematiche sopra indicate, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.
Articolo 2 - Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili basate su vincolo affettivo
  1. L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989).
  2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.
  3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.
  4. L’attestato può essere sostituito dalla dichiarazione dell’interessato ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Grazie a Cristiana Alicata.